TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sentenza n. 643/2020 del 18-06-2020
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di oneri condominiali, il condominio creditore assolve l'onere probatorio gravante su di esso mediante la produzione del verbale dell'assemblea condominiale di approvazione delle spese e dei relativi documenti giustificativi.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali, il giudice può sindacare la validità delle delibere condominiali poste a fondamento dell'ingiunzione limitatamente ai vizi che ne determinano la nullità, restando riservata al giudice dell'impugnazione ex art. 1137 c.c. la cognizione dei vizi di annullabilità.
L'eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale, è inoperante qualora sia controversa l'esistenza del controcredito.
In presenza di una pluralità di debiti compensabili, la compensazione si imputa, ai sensi dell'art. 1249 c.c., al debito più antico.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a Decreto Ingiuntivo Condominiale: Limiti al Sindacato del Giudice e Compensazione del Credito
La pronuncia in commento affronta un caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di un ### per il recupero di oneri condominiali non versati. La vicenda trae origine dall'ingiunzione di pagamento notificata a due condomini, comproprietari di diverse unità immobiliari all'interno di un edificio condominiale, per un importo significativo a titolo di spese condominiali ordinarie e straordinarie approvate in diverse assemblee.
I condomini ingiunti si opponevano al decreto, eccependo, in primo luogo, l'estinzione del debito per compensazione con un controcredito derivante da una precedente sentenza che aveva condannato il ### al risarcimento dei danni subiti a causa di infiltrazioni. Inoltre, contestavano la validità delle delibere condominiali poste a fondamento del decreto ingiuntivo, lamentando errori nelle tabelle millesimali, la prescrizione di alcune voci di spesa, l'addebito di spese per un magazzino distaccato dall'impianto di riscaldamento e la mancata fornitura di documentazione relativa a una specifica causa.
Il Tribunale, nel dirimere la controversia, ha preliminarmente rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di opposizione, ritenendo sufficientemente individuabili il petitum e la causa petendi. Nel merito, ha ribadito il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali, il ### assolve l'onere probatorio producendo il verbale dell'assemblea che ha approvato le spese e il relativo piano di riparto. Il giudice, in tale sede, può solo verificare l'esistenza e l'efficacia delle delibere, senza poter sindacare la loro validità, salvo che si tratti di delibere nulle, la cui invalidità può essere rilevata anche in assenza di tempestiva impugnazione.
Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che i condomini opponenti si erano limitati ad allegare genericamente la nullità di una delibera, senza specificarne i motivi. Quanto alle altre contestazioni relative alle delibere, il giudice le ha ritenute inammissibili, in quanto attinenti a vizi di annullabilità e, comunque, in massima parte generiche e non idonee a paralizzare la pretesa creditoria.
Con riferimento all'eccezione di compensazione, il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui presupposto essenziale è la certezza del controcredito. Nel caso di specie, i controcrediti eccepiti a titolo di risarcimento danni sono stati ritenuti incerti, in quanto contestati dal ### e non adeguatamente provati. Diversamente, il controcredito accertato con sentenza passata in giudicato, sebbene certo e liquido, non poteva essere opposto in compensazione in quanto già estinto per compensazione con altro debito più antico degli opponenti.
In definitiva, il Tribunale ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, condannando i condomini opponenti al pagamento delle spese processuali. È stata, invece, respinta la domanda di risarcimento danni per lite temeraria, non ravvisandosi mala fede o colpa grave nei condomini opponenti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.